Con decorrenza 1 gennaio 2021 l’imposta provinciale di soggiorno sarà disciplinata dall’art. 15 della nuova Legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (L.P. 12 agosto 2020 n. 8) e dal relativo regolamento di esecuzione recentemente approvato con DPP 3 dicembre 2020 n. 15-28/leg.
Chi deve pagare l’imposta di soggiorno
L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive o negli alloggi turistici ubicati in territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento.
Nel caso di soggiorni di durata superiore a 10 notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva, l’imposta è corrisposta nella misura di 10 pernottamenti. Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.
Per l’applicazione del numero massimo di notti nelle case e appartemanti per vacanze CAV, negli alloggi ad uso turistico e nei campeggi e campeggi villaggio, si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con i quali queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall’effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno.
Misura dell’imposta per ogni pernottamento
L’imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura indicata nella seguente tabella.
Struttura ricettiva Classificazione (stelle) dal 01/01/2021 al 30/11/2021 (in via transitoria) dal 01/12/2021 (a regime)
alberghi; alberghi garnì;
residenze turistico alberghiere RTA; villaggi alberghieri 2*- 1*
– dal 01/01/2021 al 30/11/2021 € 1,00
– dal 01/12/2021 € 1,50
Esenzioni dal pagamento dell’imposta
Sono esentati dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno:
• i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere;
• le forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;
• i minori fino al compimento del 14° anno di età;
• i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, ubicate in provincia di Trento;
• gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere nel limite di un accompagnatore per paziente;
• i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
• i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;
• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria